Statuto campano

 STATUTO USSI CAMPANIA

Articolo 1 – Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi “Felice Scandone” è il Gruppo di specializzazione sportiva costituito nel territorio giurisdizionale del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) e formato da giornalisti professionali e collaboratori iscritti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi costituisce gruppo regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Unione riconosciuta dal CONI quale Associazione benemerita. I soci sono tenuti al rispetto del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

Articolo 2 – La sede istituzionale del Gruppo Campano Giornalisti Sportivi è a Napoli presso il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC). Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

Articolo 3 – Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di sesso o di razza e riunisce i giornalisti che diano una prevalente e/o continuativa prestazione professionale nello specifico settore sportivo promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti in sede professionale e sindacale.

Articolo 4 – Il Gruppo opera per il massimo riconoscimento della propria specializzazione, per la massima crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela dei giornalisti sportivi, promuovendo a tal fine l’aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti ed il loro arricchimento culturale. Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi è inoltre impegnato a sostenere attivamente le iniziative della FNSI e del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC), avvalendosi del patrocinio di queste ultime, quando del caso, a difesa dei principi del patto federativo ed a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto nazionale relativo al lavoro giornalistico.

Articolo 5 – Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi si prefigge infine l’obiettivo di promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta indispensabile per portare avanti un processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti con riferimento ad una moderna concezione dello stesso, quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.

Articolo 6 – Possono far parte del Gruppo Campano Giornalisti Sportivi i giornalisti professionali e collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della FNSI attraverso il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) che esercitano prevalentemente e/o continuativamente l’attività di giornalista sportivo nel territorio del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC).

Articolo 7 – E’ sancito il divieto di far parte dell’USSI Campania per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di Giustizia Sportiva.

Articolo 8 – Sono organi del Gruppo Campano Giornalisti Sportivi:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Comitato di Presidenza.

Articolo 9 – L’ASSEMBLEA: è l’organo deliberante delle direttive generali del Gruppo. Vi partecipano i soci del Gruppo che possono essere portatori per delega di un solo voto di altro socio appartenente alla stessa categoria professionale. La delega non è ammessa per l’esercizio del diritto di voto in occasione delle votazioni per le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo.

Comma 1 – L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o, in difetto e tutte le volte che verrà ritenuto opportuno, da cinque membri del Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei soci. L’Assemblea è convocata con il preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante uno dei seguenti mezzi:

1) comunicazione scritta a mezzo e-mail o, in assenza dell’indirizzo telematico, per posta ordinaria;                                                                                      

2) con avviso nel sito internet del Gruppo Campano dell’Ussi e la pubblicazione su almeno un quotidiano di interesse regionale;

3) con la pubblicazione su almeno due quotidiani di interesse regionale.

Comma 2 – In caso di particolare urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto sino a sette giorni. L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà redatto dal Consiglio Direttivo che dovrà inserirvi anche tutto quanto richiesto da almeno cinque membri dello stesso Consiglio o da almeno il 30% dei soci. L’Assemblea è regolarmente insediata in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. In ambedue i casi l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei votanti.

Comma 3 – Per le modifiche statutarie e per ogni altra decisione di carattere straordinario sarà necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria alla quale dovranno partecipare in prima convocazione almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. In ambedue i casi la Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei votanti. Sia per la Assemblea straordinaria che per quella ordinaria, l’Assemblea stessa nomina il Presidente che dirige i lavori.

Comma 4 – Le Assemblee straordinarie, nei casi di necessità e comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza. Le Assemblee elettive possono svolgersi solo in presenza dei soci.

Articolo 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: è eletto dai soci. Esso è formato da sette giornalisti professionali e da quattro giornalisti collaboratori, rispettivamente eletti dalle categorie di appartenenza.

Comma 1 – Non possono fare parte del Consiglio Direttivo del Gruppo regionale della Campania i soci eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale e i soci che rivestano cariche in altro gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI. Potranno essere presentate candidature alla carica di consigliere sino a dieci giorni prima del giorno fissato per l’inizio delle operazioni elettorali allo scopo di inserire il nominativo dei candidati nelle schede elettorali. Possono presentare la candidatura i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Comma 2 – Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore può esprimere – a scrutinio segreto – un numero di preferenze non superiore ai tre quarti dei posti cui provvedere (5 professionali, 3 collaboratori), esclusivamente nella categoria di appartenenza. Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e, infine, quello più anziano per età.

Comma 3 – Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo di quattro anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto, con esclusivo parere consultivo, il rappresentante della FNSI designato dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) e i Consiglieri Nazionali iscritti nel Gruppo. Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato a realizzare le direttive della Assemblea per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali del Gruppo, presenta alla Assemblea la relazione sull’andamento della gestione, nomina tra i propri componenti due Vice Presidenti ed il Segretario-Tesoriere del Gruppo. Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato entro 15 giorni dal verificarsi della stessa a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro dismettendo l’altra. Nel caso di mancato rispetto decadrà dalla carica assunta posteriormente.

Comma 4 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. Non è consentita la delega del voto. Nella sua prima riunione – convocata dal Presidente neo-eletto – il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza e con voto segreto, due Vice Presidenti, uno scelto tra i professionisti ed uno tra i collaboratori ed il Segretario-Tesoriere. Il Presidente potrà ammettere ai lavori del Consiglio – per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti e, comunque, limitatamente al periodo di tempo dedicato alla trattazione di detti argomenti – soggetti estranei al Consiglio, anche non soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza.

Comma 5 – Il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione di un eventuale membro dimissionario, decaduto o deceduto con altro giornalista individuato nella medesima categoria professionale in base all’ordine dei non eletti ed in assenza di soci non eletti per cooptazione. Qualora venisse a mancare il Segretario-Tesoriere subentrerà nella funzione, fino alla sua sostituzione, uno dei due Vice Presidenti con priorità per il Vice Presidente professionale. In caso di assenza non giustificata di uno dei membri del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive, l’Organo procederà a dichiarare la decadenza dalla carica del consigliere assente. Il Consiglio Direttivo può, altresì, dare incarico specifico a soci non consiglieri con partecipazione degli stessi ai C.D. ma senza diritto di voto.

Comma 6 – Il Consiglio Direttivo potrà creare Sezioni provinciali distaccate del Gruppo in presenza di almeno sette iscritti, indipendentemente dal numero di professionali e collaboratori. Per ogni Sezione provinciale distaccata il Consiglio Direttivo nominerà un fiduciario che svolgerà le sue funzioni di coordinatore sino a quando il Consiglio che l’ha nominato rimarrà in carica, salvo motivata revoca. Il Fiduciario di ogni Sezione distaccata non avrà poteri autonomi salvo quelli di ordinaria amministrazione, dovendo conformare i propri comportamenti a quelli indicati dall’Assemblea e dagli Organi dirigenti del Gruppo. Il Fiduciario delle Sezioni provinciali distaccate svolge il ruolo di controllo sul territorio e riferisce al Consiglio Direttivo sulle problematiche relative alla vita degli associati. Dal Consiglio Direttivo può essere incaricato di collaborare nella gestione di criticità e/o emergenze, nell’attività organizzativa e amministrativa e nella promozione dell’azione del Gruppo regionale dell’Ussi nella sua zona di competenza.

Comma 7 – Il Consiglio Direttivo determina ogni anno la quota associativa a carico degli iscritti.

 Articolo 11 – IL PRESIDENTE: è eletto con autonoma votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea.

Comma 1 – Le candidature alla Presidenza potranno essere presentate alla Segreteria del Gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea Elettiva. Per il Presidente votano congiuntamente sia i giornalisti professionali che i collaboratori. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione ininterrotta al Gruppo. Nel caso tale accertamento si renda impossibile, prevale l’anzianità di iscrizione alla FNSI e in caso di ulteriore parità l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e, in estremo subordine, il più anziano per età. Si procederà alla votazione anche in caso di unica candidatura.

Comma 2 – Il Presidente rappresenta legalmente il Gruppo nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI, compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentabilità della FNSI. E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che convoca almeno quattro volte all’anno con un preavviso di almeno cinque giorni e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono libere purché si raggiunga la certezza della convocazione stessa. Ove non provveda a detta convocazione il Presidente vi sarà tenuto uno dei Vice Presidenti, o, ancora, in difetto, tre membri del Consiglio Direttivo.

Comma 3 – Il Presidente, o chi per lui, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto a inserire nello stesso argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e formalizzata almeno otto giorni prima della riunione. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente giornalista professionale. Il Presidente rimane in carica per un quadriennio.

Articolo 12 – IL COMITATO DI PRESIDENZA: è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario-Tesoriere. Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di immediata esecuzione e realizzazione, proprie funzioni per l’attuazione di deliberazioni consiliari. In situazioni di urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo, riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente il quale ne dà avviso almeno due giorni prima ed è validamente costituito con l’intervento di almeno tre componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Articolo 13 – Per qualsiasi controversia gli iscritti al Gruppo Campano Giornalisti Sportivi “Felice Scandone” possono rivolgersi in primo grado al Collegio dei Probiviri del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) ed in appello al Collegio Nazionale della FNSI.

Articolo 14 – Comma 1 – Possono concorrere alle cariche elettive tutti i soci che si trovino nelle seguenti condizioni:

1.        essere cittadini italiani e maggiorenni e di non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

2.        non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive associate o di organismi internazionali sportivi riconosciuti;

3.        non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

La presenza ab origine anche di una soltanto delle cause di ineleggibilità, accertata o avveratasi successivamente all’elezione, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Comma 2 – Tutte le cariche sono rinnovabili, fatte salve le limitazioni previste dal presente Statuto, hanno durata quadriennale, in adesione al quadriennio olimpico, non danno diritto a compenso di sorta ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la esecuzione di uno specifico mandato affidato dalla Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza. Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo mandato sostenga con esito positivo l’esame professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.

Comma 3 – In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo convoca entro tre mesi una Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente; quest’ultimo rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato già in essere. Nel periodo di vacatio, in attesa dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, il Gruppo sarà presieduto dal Vice presidente professionale. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei Consiglieri eletti si avrà la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l’Ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’Assemblea straordinaria.

Comma 4 – Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

Articolo 15 – L’iscritto decade dalla qualità di socio per una delle seguenti ragioni:

a) dimissioni;

b) abbandono della specifica attività di giornalista sportivo;

c) carenza dei requisiti previsti dall’art. 6;

d) morosità.

In ogni caso dovrà essere il Consiglio Direttivo a deliberare la decadenza del socio. La decadenza di cui al punto b) non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell’Ussi per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza che conserveranno la qualifica di socio ordinario a tutti gli effetti. Per la morosità decadranno i soci morosi da tre anni. La morosità dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo con apposita istruttoria e deliberata espressamente dallo stesso Consiglio.

Articolo 16 – Il Gruppo Campano Giornalisti Sportivi “Felice Scandone” potrà sciogliersi con deliberazione assembleare assunta dai due terzi più uno dei soci iscritti. Eventuali rimanenze di cassa o beni che residuino in capo al Gruppo dopo lo scioglimento e dopo l’assolvimento di oneri pendenti è devoluto, per deliberazione della stessa Assemblea che ha deciso lo scioglimento, ad istituti previdenziali o assistenziali in favore della categoria.

Articolo 17 – Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, quelle statutarie della FNSI e dell’USSI e il Regolamento Operativo dell’USSI.

 

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2020